Intelligenza artificiale e copyright: l’infinito braccio di ferro
Il rapporto tra titolari dei diritti sui materiali utilizzati per le operazioni di machine-learning e sviluppatori di AI si dimostra sempre più problematico
L’intelligenza artificiale si ‘nutre’ di informazione tratte da opere e documenti pre-esistenti. L’AI è infatti ‘addestrata’ a riconoscere schemi e relazioni mediante informazioni raccolte con la tecnica dello scraping, che consiste nello ‘scandagliare’ il contenuto di siti e banche di dati presenti in rete. I dati così selezionati e memorizzati sono poi utilizzati per generare gli output alle queries degli utenti dei servizi di AI.
Naturalmente il contenuto di questi documenti – ad esempio testi, immagini grafiche, opere musicali, fotografie creative, opere audiovisive – è nella maggior parte dei casi protetto, tra l’altro, dal diritto d’autore o dai diritti c.d. connessi al diritto d’autore. I principi generali del diritto d’autore/copyright prevedono ovunque che l’autore (o il soggetto che ha acquistato i diritti dall’autore) abbia facoltà di autorizzare la copia ed elaborazione dell’opera che comporti la creazione di un’opera ‘derivata’, e cioè basata sull’opera protetta (in quanto ne riprenda gli elementi espressivi caratterizzanti). Allo stesso modo, nella maggior parte degli ordinamenti è previsto un divieto di sfruttamento dell’immagine (e voce) della persona (specie se nota) a fini commerciali senza il suo consenso, e l’immagine e gli altri attributi personali (ad esempio la voce) di individui riconoscibili sono spesso presenti nel materiale elaborato dall’IA.
È discusso se e in che termini gli output generati dall’AI possano considerarsi copie di opere precedenti (in quanto ne riprendono la forma con modifiche irrilevanti) o elaborazioni di lavori preesistenti (in quanto le elaborano conservandone i tratti espressivi essenziali). L’analisi va condotta caso per caso, ma esiste certamente un tema di possibile violazione dei diritti pre-esistenti da parte degli output dell’AI, che si basano sui ‘meccanismi di apprendimento’ sopra ricordati. Questo è stato riconosciuto a livello legislativo europeo dalla Direttiva Copyright che autorizza ‘le riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati’ come ‘eccezione’ legittima al diritto d’autore (art. 4.1).
Lo stesso testo tuttavia prevede che questa limitazione ‘si applica a condizione che l’utilizzo delle opere e di altri materiali …non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato …’ (art. 4.2). Dunque, se da un lato la norma europea riconosce che i processi di machine learning possono implicare attività che dovrebbero essere autorizzate dal titolare dei diritti, guardandole con favore e legittimandole in termini generali, d’altro canto la stessa norma riconosce che il titolare del diritto ha il diritto di opporsi a tali attività, confermando dunque così anche il suo diritto di bloccarle. D’altro canto, non esiste invece dubbio che l’utilizzo di output che mostrano il ritratto di una persona reale possono essere utilizzati solo con il suo consenso.
In questo quadro, è evidente che uno dei maggiori problemi posti dall’AI è contemperare gli interessi degli sviluppatori e utilizzatori, con quelli dei titolari di diritti pre-esistenti.
Indici di questa tensione sono tra l’altro le vertenze nel mondo dell’informazione e
dell’entertainment. Lo scorso dicembre, il New York Times ha iniziato un contenzioso legale
presso la Us District Court di Manhattan, lamentando l’utilizzo non autorizzato da parte di
OpenAI e Microsoft dei testi delle sue pubblicazioni nell’ambito dei processi di addestramento delle loro AI. Casi analoghi si registrano presso la Us District Court del Delaware, dove Getty Images ha citato in giudizio uno start-up (Stability AI) per l’utilizzo non autorizzato delle immagini contenute nelle sue banche dati, e presso la Us District Court della California, dove un trio di artisti (Sarah Andersen, Kelly McKernan, Karla Ortiz) ha citato in giudizio tra l’altro OpenAI e Microsoft per l’utilizzo non autorizzato delle loro performance. Lo scorso novembre gli attori di Hollywood riuniti in Sag-Afra sono entrati in sciopero per fare pressione sugli Studios, portando a ritardi nella produzione e uscita di popolari programmi televisivi. Uno dei temi più discussi in quella vertenza era proprio quello dell’utilizzo dell’AI nel mondo del cinema, e in particolare dei prodotti dell’AI creati sulla base dell’immagine degli attori. Lo stesso tema si è posto nell’ambito del rinnovo del
contratto collettivo dei doppiatori e degli attori italiani.
In entrambi i casi sono state concordate clausole a tutela dei titolari dei diritti pregressi. Contemporaneamente, gli organismi europei di gestione collettiva dei diritti (inclusa Siae per quanto riguarda l’Italia) hanno preso posizione a favore dell’istituzione di un diritto dei titolari di autorizzare dietro remunerazione (anche con forme di gestione collettiva) l’utilizzo delle loro opere a fini di machine learning. Questa situazione in evoluzione impone dunque molta attenzione agli utilizzatori di prodotti di AI. In particolare, si raccomanda di analizzare le condizioni contrattuali con il fornitore dei servizi di AI per comprendere i limiti della sua responsabilità. È inoltre opportuna l’adozione di linee guida interne sugli input da utilizzare per formulare le queries all’AI e che prevedano l’analisi preventiva degli output generati dall’AI che si intende diffondere/utilizzare, in modo da evitare rischi di contestazione per contraffazione da parte dei titolari dei diritti.
Riproduzione da https://www.wired.it/article/intelligenza-artificiale-copyright-diritti-connessi-openai/
